L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Premessa

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2022, Prot. n. 370046/2022, vengono delineate le modalità e i termini per revocare le opzioni per i regimi di cui all’articolo 110:

  • il regime della rivalutazione,
  • il regime del riallineamento;
  • il regime dell’affrancamento.

Premessa

L’articolo 1, commi 622 e 623, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato la disciplina dei regimi della rivalutazione, riallineamento e affrancamento di cui all’articolo 110 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: il successivo comma 624 ha introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione per la disciplina di cui al citato articolo 110. Nel medesimo comma 624, il legislatore, per definire le modalità e i termini per l’esercizio della predetta facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, specificando altresì che la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione orizzontale dell’importo delle imposte sostitutive versate. Successivamente, l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto il comma 624-bis del menzionato articolo 1 consentendo ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca prevista dal citato comma 624 la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del DL n. 34/2020.

Soggetti che possono revocare

I soggetti che hanno perfezionato l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 alla data del 29 settembre 2022 (data di pubblicazione del provvedimento in commento), possono revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione/riallineamento/affrancamento indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive previste.

È possibile, quindi, revocare uno o più dei regimi citati di cui all’articolo 110 e nelle operazioni straordinarie il soggetto che può esercitare la revoca deve essere individuato come di seguito:

  • nelle fusioni la revoca è esercitata dalla società risultante dalla fusione o incorporante;
  • nella scissione parziale, dalla stessa società scissa;
  • nella scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione;
  •  nel conferimento d’azienda dal dante causa.

Oggetto ed effetti della revoca

La revoca dei regimi della rivalutazione o del riallineamento può essere operata per singola attività (per intero e non parzialmente) i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 110.

La revoca rende fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento in relazione alle singole attività e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze e della quota di ammortamento fiscalmente deducibile relative alle singole attività “revocate” il costo fiscalmente riconosciuto da considerare è quello anteriore all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.

La revoca implica la presentazione di una dichiarazione integrativa IRPEF/IRES/IRAP in cui devono essere effettuate le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati in sede di rivalutazione o di riallineamento sulla singola attività e ora oggetto di revoca.

Nel regime dell’affrancamento la revoca comporta che l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale.

La revoca del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l’importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell’articolo 110.

Modalità e termine per la revoca

La revoca deve essere esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022 (60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento) attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata indicando:

  1. in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività, risultanti dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
  2. in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
  3. l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110 rispetto a quella effettivamente versata, da indicare nella colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX;
  4. nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110, ove esistenti;
  5. nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.

Nella dichiarazione integrativa, i soggetti interessati chiedono, per l’intero, alternativamente il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione del credito compilando gli appositi campi della sezione I del quadro RX. Detto credito può essere trasferito e non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.

Settori alberghiero e termale

La facoltà di revoca del regime della rivalutazione/riallineamento è riconosciuta anche ai soggetti che al 29 settembre 2022 abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale: revocando il regime della rivalutazione, possono aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche all’opzione per il riallineamento per i settori alberghiero e termale.

I soggetti che aderiscono alla revoca e che hanno aderito al regime dell’affrancamento possono affrancare, anche parzialmente, la riserva risultante dall’adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale.

I soggetti “revocanti” effettuano nella dichiarazione integrativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le variazioni necessarie ai fini della deduzione dei maggiori ammortamenti determinati sui valori rivalutati o riallineati:

  1. in caso di adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale, nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare della riserva in sospensione corrispondente all’esercizio della relativa opzione;
  2. in caso di affrancamento della riserva in sospensione di cui alla precedente lettera a), nella sezione relativa alla “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale”, l’ammontare della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva, comprensiva della quota già oggetto del regime di affrancamento di cui al precedente comma 4, e la corrispondente imposta sostitutiva dovuta.