di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partners

 

Nelle FAQ dello scorso 5 giugno l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità di compilazione del modello REDDITI in presenza di investimenti “Transizione 4.0” prenotati nel 2021 ed effettuati in periodi successivi e quelli la cui interconnessione avviene in periodo diverso da quello di acquisizione dello stesso.

Premessa

La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (DL n. 228/2021) aveva previsto la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” nel 2021 mantenendo la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021.

Investimenti effettuati nel 2021

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) viene concesso per gli investimenti effettuati nel 2021 in misura più favorevole rispetto a quelli effettuati dal 2022 e disciplinati dalla legge di Bilancio 2022.

Si rammenta che per poter beneficiare dell’agevolazione rileva il momento di effettuazione dell’investimento, identificato in base all’art. 109 del TUIR, per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati entro il 31 dicembre 2021 e il credito d’imposta spetta:

  • per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15%.

Le aliquote soprariportate si applicano anche agli investimenti “ordinati” entro il 31 dicembre 2021 con accettazione del venditore e per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuando poi l’investimento entro il 30 giugno 2022.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”), invece, l’aliquota del credito d’imposta scende al 6%, fermi restando i suddetti limiti.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 prorogò al 31 dicembre 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31.12.2021 concedendo la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021.

La legge di conversione del “Milleproroghe” intervenne nell’art. 1 della legge n. 178/2020 apportando le seguenti modifiche:

  • al comma 1054, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • al comma 1056, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali “4.0”.

Nella sostanza, è stato prorogato il termine di effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31.12.2021 dal 30 giugno 2022 al 31.12.2022: questa proroga consente di mantenere la misura del credito d’imposta prevista per gli investimenti in beni strumentali 2021 anche per gli investimenti “ordinati” e “accettati” con pagamento di un acconto del 20% entro il 31.12.2021 che verranno effettuati entro il 2022 (la proroga differisce il termine originario del 30.06.2022 al 31.12.2022).

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi era necessario, in presenza dell’investimento “ordinato” nel 2021 inserire nel quadro RU del periodo di competenza i dati relativi a tale investimento sia in termini di potenziale credito nel rigo RU5 sia nel rigo RU140 in quanto investimento “prenotato” nel 2021.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che nelle FAQ del 5 giugno scorso ha risposto al caso prospettato da un’impresa che, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui alla legge n. 232/2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

Altro caso analizzato dall’Agenzia è quello relativo a un’impresa che ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022 e chiedeva di conoscere se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.

L’Agenzia ha precisato che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.