In sede di conversione in legge del DL n. 228/2021 (Milleproroghe 2022) è stato inserito il nuovo art. 3-quater rubricato “Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”, che impatta sull’art. 1 della L. 30 dicembre 2020 n. 178” prorogando al 31 dicembre 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” nel 2021 ed estendendo la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021.

Premessa

La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” nel 2021 ed estende la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021: nel dettaglio, in sede di conversione in legge del DL n. 228/2021 è stato infatti inserito il nuovo art. 3-quater rubricato “Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”, che impatta sull’art. 1 della L. 30 dicembre 2020 n. 178”.

Investimenti effettuati nel 2021

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) viene concesso per gli investimenti effettuati nel 2021 in misura più favorevole rispetto a quelli effettuati dal 2022 e disciplinati dalla legge di Bilancio 2022.

Al fine di individuare l’agevolazione applicabile rileva il momento di effettuazione dell’investimento, identificato in base all’art. 109 del TUIR, per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati entro il 31 dicembre 2021 il credito d’imposta spetta:

  • per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15%.

Le aliquote soprariportate si applicano anche agli investimenti “ordinati” entro il 31 dicembre 2021 con accettazione del venditore e per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuando poi l’investimento entro il 30 giugno 2022.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”), invece, l’aliquota del credito d’imposta scende al 6%, fermi restando i suddetti limiti.

Diversamente, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali “4.0” (compresi nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni.

Queste percentuali sono applicabili anche per investimenti in beni materiali “4.0” effettuati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni materiali “4.0” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”) il credito d’imposta invece scende, essendo riconosciuto nella misura del:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Termine del 30 giugno 2022 prorogato a fine anno

La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31.12.2021 concedendo la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021.

La legge di conversione del “Milleproroghe” interviene nell’art. 1 della legge n. 178/2020 apportando le seguenti modifiche:

  • al comma 1054, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • al comma 1056, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali “4.0”.

Nella sostanza, viene prorogato il termine di effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31.12.2021 dal 30 giugno 2022 al 31.12.2022: questa proroga consente di mantenere la misura del credito d’imposta prevista per gli investimenti in beni strumentali 2021 anche per gli investimenti “ordinati” e “accettati” con pagamento di un acconto del 20% entro il 31.12.2021 che verranno effettuati entro il 2022 (la proroga differisce il termine originario del 30.06.2022 al 31.12.2022).

Esempio

Qualora un’impresa abbia “ordinato” un investimento “4.0” per 2 milioni di euro entro il 31.12.2021 pagando un acconto del 20%, il credito d’imposta sarà pari a 1 milione di euro calcolato applicando l’aliquota del 50% se l’investimento verrà effettuato entro il prossimo 31 dicembre.

La proroga al 31 dicembre 2022 si traduce in un maggior spazio temporale per perfezionare l’investimento “ordinato” entro il 31.12.2021: in assenza di tale proroga, l’investimento effettuato dopo il termine del 30 giugno 2022 avrebbe determinato un minor ammontare del credito d’imposta.