di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partners

 

Nella legge di Bilancio 2023 sono contenute due importanti novità sul regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA: sale a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime e viene introdotta una clausola antielusione per chi supera i 100.000 euro.

Premessa

La legge di Bilancio 2023 interviene nel mondo delle flat tax con una modifica sostanziale all’attuale regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e con una novità assoluta per il solo 2023 rappresentata dalla “flat tax incrementale” con imposta sostitutiva del 15%, per imprenditori individuali e professionisti che non adottano il regime forfetario, applicabile ad una base imponibile corrispondente all’aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al maggiore fra quelli del 2020, 2021 e 2022 e comunque non superiore a 40.000 euro.

Modifiche al regime forfetario

Due le modifiche di rilievo:

  • la prima va riferita al nuovo limite di accesso e di permanenza relativo ai ricavi e ai compensi di cui all’art. 1 comma 54 lett. a) della legge n. 190/2014, che viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro;
  • la seconda e ulteriore modifica al regime forfetario interessa il comma 71 della legge n. 190/2014 in cui, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dall’anno successivo, viene stabilita la cessazione del regime dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro provocando l’assoggettamento a IRPEF del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’intero periodo di imposta e l’applicazione dell’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
  1. Incremento limite di ricavi/compensi

La modifica che porta il limite di ricavi/compensi a 85.000 euro conferma, da una parte, la convenienza fiscale dell’imposizione sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria e, dall’altra, aumenta il divario di tassazione rispetto al regime di tassazione ordinario proprio di tutte le altre categorie reddituali (dipendenti, pensionati, liberi professionisti e imprese). Per comprendere il vantaggio di questo ulteriore innalzamento del limite di accesso e permanenza nel regime sostitutivo si propone un esempio numerico che dimostra il risparmio di imposta che consegue all’applicazione della flat tax rammentando che nel regime forfetario le aliquote dell’imposta sostitutiva sono due: la prima al 5% per cento le i forfetari “start up”e la seconda, quella ordinaria, al 15%.

Esempio

Professionista iscritto a Cassa con compensi pari a 85.000 euro e contributi previdenziali per 9.000 euro, con il regime forfetario il reddito imponibile è apri a 57.300 euro e l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali ammonta a 8.595 euro. Tale risultato si ottiene applicando all’importo dei compensi l’abbattimento forfetario dei costi del 22% e sottraendo dal risultato ottenuto i contributi deducibili. Nell’ipotesi in cui lo stesso professionista si trovasse nei primi 5 anni di attività l’aliquota da applicare non sarebbe il 15% bensì il 5% e l’ammontare dell’imposta da pagare scenderebbe a 2.865 euro

Applicando, invece, la tassazione ordinaria e alle medesime condizioni e ipotizzando i costi effettivi equivalenti a quelli stimati nel regime forfetario, il carico complessivo sarebbe di 19.258 euro, con l’IRPEF a 17.539 euro (aliquota media 30,61%) e le addizionali a 1.719 euro se stimate nel 3%.

Il risparmio di imposte che il professionista consegue aderendo al regime forfetario con l’applicazione dell’aliquota del 15% è pari:

19.258-8.595= 10.663 risparmio di imposta

Il risparmio di imposte che il professionista consegue aderendo al regime forfetario con l’applicazione dell’aliquota del 5% è pari:

19.258-2.865= 16.393 risparmio di imposta

La matematica tributaria, nella sua semplicità, rende evidente il divario in termini impositivi tra regimi forfetario e ordinario e potrebbe ingenerare comportamenti distorsivi volti a catastizzare i ricavi/compensi entro la soglia di 85.000 euro scoprendo il fianco alla tenuta costituzionale del sistema sia con riferimento ai principi di capacità contributiva che a quello di uguaglianza.

  1. Superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso d’anno

L’ulteriore modifica al regime forfetario interessa il comma 71 della legge n. 190/2014 in cui, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dal periodo di imposta successivo, viene stabilito l’immediata cessazione del regime e, quindi, dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro. Due le conseguenze immediate:

  • la prima, che il reddito del periodo in cui è avvenuto lo splafonamento di ricavi/compensi viene determinato applicando le regole ordinarie con l’assoggettamento a IRPEF del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per l’intero anno;
  • la seconda, ai fini dell’IVA si avrà l’applicazione dell’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite” e, quindi, il forfetario che splafona dovrà fatturare elettronicamente addebitando l’IVA al cliente.

Il dato letterale della norma stabilisce che l’IVA è dovuta solo a partire dall’operazione che determina il superamento del limite e per quelle successive, facendo salva l’esclusione dall’imposta per le operazioni precedenti già fatturate: in tal modo si attua la soluzione più semplice rispetto al regime di vantaggio in cui la fuoriuscita immediata determinava l’applicazione dell’IVA per l’intero anno solare, con previsione di scorporo per le operazioni già effettuate. L’applicazione pratica di tale principio non sembra tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno a cavallo del limite di 100.000 euro, per cui, se verrà confermata tale impostazione, è probabile che si dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile.

Fattura elettronica e regime forfetario

Sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime forfetario che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.

Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” va riferito esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo.

Nella sostanza e con un esempio, coloro che hanno superato la soglia dei 25.000 euro nel 2022 non saranno invece tenuti all’emissione di fattura elettronica nel 2023, potendo attendere sino al 1° gennaio 2024.