Tra i principi generali del Codice della crisi e dell’insolvenza viene prevista una norma che regola gli obblighi delle parti, debitore e creditore, nelle procedure e nelle trattative: tale principio generale di comportarsi secondo buona fede e correttezza già presente nella composizione negoziata, nelle trattative e nei procedimenti per l’accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza è stato ripreso e ribadito nel DLgs n. 83/2022.

Premessa

L’articolo 4 del CCI contiene un principio di carattere generale ricavabile in parte dalla disciplina contrattuale nel Codice civile e, in particolare, negli articoli relativi alle trattative e all’esecuzione del contratto: tuttavia rispetto alla disciplina civilistica che all’art. 1175 stabilisce che nelle obbligazioni debitore e creditore debbano comportarsi secondo le regole della correttezza, l’articolo 4 in commento richiede un obbligo di correttezza e buona fede a debitore e creditori nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Correttezza e buona fede

L’obbligo di buona fede e correttezza va considerato al pari di un principio di carattere generale che deve essere rispettato dal debitore nel mettere a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per agevolare qualsiasi tipo di trattativa ma pure dai creditori che devono collaborare con il debitore e l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dalle autorità amministrative e giudiziarie, rispettando la riservatezza.

Nella sostanza, le parti devono tenere una condotta che garantisca un confronto tra i “contendenti” il più equo e produttivo possibile a prescindere dalla conclusione o meno di un possibile accordo: vengono, quindi, esplicitati i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte.

Viene dato particolare risalto:

  • per il debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza,
  • per i creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà,

in vista dell’obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell’insolvenza.

Nel concreto si avrà che:

  • l’imprenditore dovrà rappresentare la propria situazione ai terzi (esperto, creditori e altri soggetti) in modo completo e trasparente e dovrà gestire il patrimonio e l’impresa evitando di pregiudicare gli interessi dei creditori;
  • i soggetti coinvolti nelle trattative devono collaborare in modo sollecito e leale con l’imprenditore e con l’esperto;
  • tutte le parti devono riscontrare in modalità tempestiva e motivata le proposte e le richieste che ricevono durante le trattative;
  • le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Obbligo di informazione per il debitore

Il debitore secondo il secondo comma dell’art. 4 ha il dovere di:

  1. illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto;
  2. assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  3. gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

Il debitore ha un obbligo di trasparenza nel fornire le informazioni sulle condizioni dell’impresa e tali informazioni debbono essere complete, veritiere e trasparenti.

In tema di bilancio, ad esempio, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il debitore dovrà fornire le informazioni complementari atte allo scopo: tuttavia, è bene chiarire che le informazioni dovute sono solo quelle necessarie e funzionali al contenuto delle trattative.

Calando il tutto in un caso concreto, nell’accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento viene richiesto al debitore di indicare:

  1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. gli apporti di finanza nuova.

Si potrà notare che le informazioni che debbono essere fornite anche prima della redazione del piano sono di ampia rilevanza e investono i profili gestionali e patrimoniali dell’impresa.

Obbligo di tempestività per il debitore

La norma in commento impone al debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori: il citato obbligo è strumentale ad un più generale dovere di rilevare senza ritardi la situazione di crisi e di attivarsi immediatamente per porvi rimedio, dovere sancito dagli artt. 2086 del Codice civile e 3 del CCI.

 

Corre in capo al debitore l’obbligo di assumere tempestivamente le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni per uscire dalla situazione di crisi o di insolvenza: la celerità richiesta ha lo scopo, da una parte, di evitare rallentamenti che possono pregiudicare il risanamento e, dall’altra di non pregiudicare i diritti dei creditori.

Interesse prioritario dei creditori

Il terzo obbligo previsto dall’art. 4, comma 2, a carico del debitore prevede che questi debba gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori: sia che l’imprenditore si trovi in stato di crisi o invece di insolvenza, egli deve gestire patrimonio ed impresa nell’interesse prioritario dei creditori. L’imprenditore in difficoltà risponde delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 2740 del Codice civile con tutti i propri beni, presenti e futuri e non può ledere indebitamente gli interessi dei creditori mettendo a rischio la garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.

In particolare, l’attività del debitore deve essere orientata a tutela dell’interesse prioritario dei creditori durante i procedimenti per l’accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza, distinti dalle trattative cui fa del pari riferimento la prima parte dell’art. 4, che non sono richiamate con riguardo agli obblighi di gestione in parola. Non si tratta dunque di tutte le misure, accordi e procedure volti al risanamento o alla liquidazione secondo la definizione degli strumenti di composizione della crisi o dell’insolvenza, ma soltanto dei procedimenti, che sono quelli regolati dagli artt. 40 e ss. del codice nell’ambito del c.d. procedimento unitario:

  • liquidazione giudiziale, regolato dall’art. 41,
  • procedimento regolato dall’art. 44 per l’accesso con riserva di deposito del piano e della proposta ai vari strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza,
  • procedimento regolato dall’art. 40 che si applica al concordato preventivo, alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
  • domanda di omologazione del concordato liquidatorio semplificato regolato dall’art. 25-sexies.

Diversamente da quanto previsto per la composizione negoziata, l’articolo 4 non distingue tra stato di crisi e stato di insolvenza, disponendo che comunque nei procedimenti di accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza il debitore debba gestire il patrimonio e l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori, anche quando vi sia soltanto uno stato di crisi. L’apertura di una procedura concorsuale comporta in misura maggiore o minore un controllo sull’attività dell’imprenditore, se non uno spossessamento attenuato e l’interesse dei creditori va valutato con riferimento alle caratteristiche specifiche di ogni procedura.

Nella composizione negoziata, invece, viene previsto che l’imprenditore deve gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori: non viene fatto riferimento al prioritario interesse dei creditori bensì che i loro interessi non debbano essere lesi ingiustamente. Infatti, nella composizione negoziata l’imprenditore è in bonis e dove ancora non è avviata una procedura, l’imprenditore mantiene la pienezza dei poteri di gestione con l’unica avvertenza che egli non deve pregiudicare gli interessi dei creditori ogniqualvolta tale pregiudizio sia ingiusto, e dunque quando compia atti gestori che superano la normale alea dell’attività d’impresa o non vengano applicati i principi di buona fede, di comunicazione ai creditori delle informazioni relative alla situazione dell’impresa, di rapido svolgimento delle trattative.

Doveri dei creditori

I doveri dei creditori, definiti dall’art. 4, comma 4 trovano esatta corrispondenza in simmetrici obblighi dei debitori di cui abbiamo già discusso in precedenza: in particolare, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

La collaborazione leale con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dal giudice o dalla P.A. nelle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza rappresenta un aspetto dell’obbligo di buona fede e consta in una piena comunicazione tra le parti, cui corrisponde il già visto dovere di rispondere alle proposte e richieste della controparte.

Nella composizione negoziata, tutte le parti coinvolte nelle trattative debbono collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative mentre le parti debbono anche dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.