Premessa

Il DPCM 11.3.2020, pubblicato sulla G.U. 11.3.2020 n. 64, ha previsto ulteriori restrizioni all’esercizio delle attività economiche, valide su tutto il territorio nazionale, destinate a contrastare la diffusione del COVID–19.

Disposizioni per le attività commerciali al dettaglio

Il DPCM 11.3.2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (sotto riportato integralmente), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Il DPCM dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Disposizioni per le attività dei servizi di ristorazione

Il DPCM 11.3.2020 dispone la Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività’ di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

Disposizioni per le attività inerenti i servizi alla persona

Il DPCM 11.3.2020 dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 2 (CHE POSSONO RIMANERE APERTE)
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Altri servizi garantiti

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Servizi di trasporto pubblico

Viene data facoltà ai presidenti delle regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

È stato altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possa disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Raccomandazioni per le attività produttive e attività professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM. 11.3.2020 raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Decorrenza e durata delle suddette disposizioni

Le disposizioni del DPCM producono effetto – SU TUTTO IL TERRIORIO NAZIONALE – dalla DATA DEL 12 MARZO 2020 e SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.