Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali
Premessa
Il DPCM 11.3.2020, pubblicato sulla G.U. 11.3.2020
n. 64, ha previsto ulteriori restrizioni
all’esercizio delle attività economiche, valide su tutto il territorio
nazionale, destinate a contrastare la
diffusione del COVID–19.
Disposizioni per le attività
commerciali al dettaglio
Il DPCM 11.3.2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (sotto
riportato integralmente), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi
nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
attività.
ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
(codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli
igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per
l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria,
prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali
domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,
prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori
automatici
Il DPCM dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Disposizioni per le attività
dei servizi di ristorazione
Il DPCM 11.3.2020 dispone la Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mensee
del catering continuativo su base contrattuale,CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per
l’attività’ di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA
INTERPERSONALE DI UN METRO.
Disposizioni per le attività
inerenti i servizi alla persona
Il DPCM 11.3.2020 dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse
da quelle individuate nell’allegato 2.
ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE
NELL’ALLEGATO 2 (CHE POSSONO RIMANERE APERTE)
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Altri servizi garantiti
Restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie:
i servizi bancari, finanziari, assicurativi
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione
agro-alimentare comprese le filiereche ne forniscono beni e servizi.
Servizi di trasporto
pubblico
Viene data facoltà ai presidenti delle regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per
contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
È stato altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro della salute, possa
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e
soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto
ferroviario, aereo e marittimo, sulla
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali.
Raccomandazioni per le
attività produttive e attività professionali
In ordine alle attività produttive e alle attività
professionali, il DPCM. 11.3.2020 raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla
produzione;
siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati
al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso
agli spazi comuni.
Decorrenza e durata delle
suddette disposizioni
Le disposizioni del DPCM producono effetto – SU TUTTO IL
TERRIORIO NAZIONALE – dalla DATA DEL 12 MARZO 2020 e SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.