di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partners

La composizione negoziale della crisi deve essere considerata un istituto che mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario – che rendono “probabile” lo stato di crisi o l’insolvenza – che hanno però le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

Premessa

L’istituto viene attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) mediante richiesta rivolta al segretario generale della Camera di commercio della sede legale dell’impresa e se riterrà che il risanamento dell’impresa sia ragionevole, provvederà alla nomina di un esperto indipendente il cui compito è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i suoi creditori, e gli altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell’impresa.

Piattaforma telematica

Lo strumento di accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico e il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio permette agli imprenditori iscritti nel registro delle La piattaforma mette a disposizione degli imprenditori e dei professionisti da lui incaricati:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

per valutare, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri, nonché la eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario esistente.

Esperto negoziatore o negoziatore esperto

L’esperto deve assistere (e non sostituire) l’imprenditore: va considerato una figura terza e indipendente che facilita il dialogo con i creditori e le altre parti interessate, verifica la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, garantisce le parti interessate dall’assenza di intenti dilatori o poco trasparenti.

Il fatto che l’esperto non sostituisce (bensì assiste) l’imprenditore non determina alcuno spossessamento del patrimonio aziendale, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori.

In sintesi, l’esperto:

  • deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399 del Codice civile per i sindaci delle società;
  • non deve essere legato – neanche attraverso i soggetti che con lui agiscono in associazione professionale – all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
  • deve operare in posizione di terzietà, in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente;
  • non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (cfr. artt. 103 e 200 c.p.p.).

L’esperto nominato potrà, entro due giorni, accettare o rifiutare l’incarico (non può svolgere più di due incarichi contemporaneamente). In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e, se riterrà che sussistano, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata (previ incontri con l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate).

Se invece la prognosi di risanamento è negativa, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e alla Camera di commercio che dispone l’archiviazione della richiesta di composizione negoziata e l’imprenditore dovrà aspettare un anno prima di poter presentare una nuova istanza.

Al termine dell’incarico – che si considera concluso quando, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale – l’esperto redige una relazione finale che è inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

Elenco degli esperti

L’elenco è tenuto presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, ancorché non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Da sottolineare che l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso di specifica formazione e viene previsto che:

  • la nomina dell’esperto venga fatta da una apposita commissione (composta da un magistrato, un membro designato dalla camera di commercio e uno dal prefetto), che resta in carica per 2 anni;
  • il segretario generale della camera di commercio ove si trova la sede dell’impresa deve comunicare alla commissione di aver ricevuto l’istanza di composizione negoziata, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante, per consentire alla commissione la scelta dell’esperto più adatto, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura  che  ciascun  esperto  non  riceva  più  di  due  incarichi contemporaneamente;
  • sul sito internet della camera di commercio venga pubblicato l’elenco degli esperti e delle informazioni relative agli incarichi conferiti e il curriculum dell’esperto nominato, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.

Assume particolare rilevanza l’interconnessione della piattaforma nazionale per la composizione negoziata delle crisi d’impresa con la centrale dei rischi della Banca d’Italia e le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL nonché dell’Agente della riscossione: l’esperto avrà così l’accesso, previo consenso dell’imprenditore, alle informazioni rese disponibili dalle citati soggetti e i creditori mediante la piattaforma inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto.

Doveri delle parti

Per quanto riguarda invece i doveri delle parti, la disposizione prevede:

  • l’obbligo per tutti di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di collaborare lealmente con l’imprenditore e l’esperto rispettando la riservatezza. Un corollario del criterio di correttezza comporta per le parti l’obbligo di dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative in modo tempestivo e motivato;
  • l’obbligo per l’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori;
  • l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari eventualmente concessi all’imprenditore.

Il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti, prima di assumere determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo in relazione a organizzazione del lavoro e svolgimento delle prestazioni, deve consultare, alla presenza dell’esperto, i sindacati.

Misure protettive

Per garantire il buon esito delle trattative, l’imprenditore può richiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, misure protettive (che non valgono rispetto ai diritti di credito dei lavoratori) e il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili: il tribunale provvede con ordinanza (reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.) la durata, tra 30 a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, i provvedimenti cautelari disposti e da quel momento i creditori non possono acquisire  diritti  di  prelazione  se  non  concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, né può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza. La durata complessiva delle misure non può comunque superare i 240 giorni. Le misure possono anche essere revocate e la loro durata abbreviata. Si ricorda che l’imprenditore che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative (o all’archiviazione dell’istanza) e fino al provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure, non gli si applicano alcune disposizioni del Codice civile relative al capitale dell’impresa e non si verifica, in particolare, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

L’imprenditore conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria e per quanto riguarda la straordinaria amministrazione e l’esecuzione   di   pagamenti   non   coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, l’imprenditore è tenuto a informare preventivamente l’esperto. Se l’esperto ritiene che si tratta di atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto lo stesso, l’esperto ha 10 giorni per palesare il proprio dissenso nel registro delle imprese e segnalare il fatto al tribunale che potrà revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

Conclusione delle trattative

In presenza di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi si possono prospettare le seguenti forme di:

  1. un contratto con uno o più creditori, che può determinare altresì la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari se l’esperto attesta che il contratto può assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;
  2. una convenzione di moratoria;
  3. un accordo, sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto (che attesta la coerenza con la regolazione della crisi o dell’insolvenza), che produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta).
  4. un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del Codice), da far omologare al tribunale. In tal caso occorre che i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 60% di tutti i creditori appartenenti alla categoria.

In alternativa, l’imprenditore potrà:

  • predisporre un piano di risanamento,
  • proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal Codice, dal DLgs n. 270/1999 e dal DLgs n. 347/2003.

Gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi, nel periodo del tentativo di composizione negoziale, conservano i loro effetti anche a conclusione delle trattative e conservano i loro effetti gli atti autorizzati dal tribunale anche quando successivamente intervengono un accordo “concorsuali” e non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti posti in essere dall’imprenditore quando coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. L’imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale non risponde dei reati di bancarotta fraudolenta (art. 322, comma 3, del Codice) e bancarotta semplice (art. 323 del Codice).

Misure premiali

Il ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi comporta l’applicazioni dimisure premiali e agevolazioni fiscali quali:

  • riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura;
  • ulteriore riduzione, alla misura minima, delle sanzioni tributarie per le quali è già prevista l’applicazione in misura ridotta se il pagamento avviene entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga. L’ulteriore riduzione opera se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;
  • abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
  • dilazione dei debiti tributari.