di Paolo Parisi – Avvocato Tributario e Societario Docente di Diritto Tributario SNA “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e Scuola di Polizia economico finanziaria
Abstract
La legge di Bilancio 2022 prevede la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 per quasi tutte le agevolazioni legate agli immobili: alcune deroghe vengono previste per il superbonus, ill bonus facciate e il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Premessa
La legge di Bilancio 2022 prevede la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 per quasi tutte le agevolazioni legate agli immobili. Entrando nel dettaglio la proroga al 31 dicembre 2024 è prevista per:
- la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL n. 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) e anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
- il bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000 a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024);
- l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
- il bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della legge n. 205/2017.
La proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 subisce alcune deroghe per:
- il superbonus;
- il bonus facciate;
- il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Superbonus
La detrazione potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo fino a tutto il 2025 ma viene modificata l’aliquota percentuale secondo lo schema seguente:
- per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il superbonus rimane pari al 110%;
- per le spese sostenute nel 2024 il superbonus scende al 70%;
- per le spese sostenute nel 2025 scende ulteriormente al 65%.
La proroga così come sopra rappresentata si applica sia agli interventi effettuati dai condomini che a quelli realizzati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La stessa proroga vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo: è stato eliminato il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo.
Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
La proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”: le scadenze per realizzare, ad esempio, impianti fotovoltaici, restano dunque le stesse illustrate sopra. È prevista un’incentivazione con Superbonus delle colonnine di ricarica per mezzi elettrici, che saranno ammesse nel rispetto di questi limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione):
- 000 euro per gli edifici unifamiliari (o funzionalmente indipendenti),
- 500 per plurifamiliari e condomini per un massimo di 8 colonnine
- 200 per gli stessi se le colonnine sono più di 8.
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus e fino al 2024 per le altre detrazioni per l’edilizia. Sul tema vengono riproposti i contenuti dell’articolo 3 del DL n. 157/2021, assorbito integralmente dalla legge di Bilancio 2022, sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli che potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
Viene confermato che il rilascio del visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, è richiesto per i casi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata, ovvero tramite il sostituto d’imposta.
Da ultimo, per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MiSE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un nuovo decreto ministeriale ministero (ora del ministero della Transizione ecologica) da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Bonus facciate
Per quanto concerne il bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della legge n. 160/2019, il termine finale per fruire dell’agevolazione viene prorogato solamente fino a fine anno 2022 con la riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%).
Bonus colonnine auto elettriche
La Legge di Bilancio 2022 conferma, fino al 2024 il bonus colonnine auto elettriche, l’incentivo pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche. Si rammenta che il bonus colonnine auto elettriche consiste in contributo in conto capitale pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici:
- nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW inclusi, gli incentivi sono pari a 2.500 euro per singolo dispositivo per i wallbox con un solo punto di ricarica e 8.000 euro per singola colonnina con due punti di ricarica;
- nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente continua, gli importi sono pari a 1000 euro/kW fino a 50 kW, 50.000 euro per singola colonnina oltre 50 kW e 75.000 euro per singola colonnina oltre 100 kW.
Bonus mobili
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione edilizia per il recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 000 euro per l’anno 2022
- 000 euro per gli anni 2023 e 2024.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese sostenute sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.