di Paolo Parisi – Avvocato Tributario e Societario Docente di Diritto Tributario SNA “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e Scuola di Polizia economico finanziaria

Abstract

La legge di Bilancio 2022 prevede la riduzione della pressione fiscale restaurando il sistema dell’IRPEF: in particolare, viene previsto l’abbassamento dell’aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000, la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche e la revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo.

 

Premessa

Il legislatore intende perseguire l’obiettivo di riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi con interventi mirati nel settore impositivo delle persone fisiche che prevedono:

  • la revisione dell’IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’IRPEF anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro;
  • l’attenuazione della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione.

Restauro dell’IRPEF: nuovi scaglioni e nuove aliquote

La riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi verrà attuata, in primis, riscrivendo parte della disciplina dell’IRPEF e, in particolare, con un duplice intervento, esclusivamente di natura fiscale, diretto alla:

  • riduzione del cuneo fiscale sul lavoro
  • riduzione delle aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote dell’impianto IRPEF attuale sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.

L’IRPEF, nella versione attuale, è una imposta progressiva che colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
  • da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
  • da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
  • oltre 75.000 euro, 43%.

Le modifiche della legge di Bilancio 2022 individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

  1. fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  2. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  3. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  4. oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Contestualmente, a seguito delle modifiche introdotte quindi:

  • si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
  • la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

Una delle principali criticità dell’attuale tassazione reddituale delle persone fisiche è l’elevato livello delle aliquote marginali effettive: le aliquote marginali dovrebbero salire per le fasce di reddito più alte, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non già all’elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie.

Il sistema delle detrazioni

La progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

Nell’ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l’impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione.

In particolare, la “nuova” detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ammonta a:

  • 880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • 910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro è previsto un aumento della detrazione pari a 65 euro.

Rispetto al regime vigente, quindi:

  • viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
  • con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:
  • l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro;
  • l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
  • la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

La detrazione per redditi da pensione viene rimodulata nel seguente modo:

  • 955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  • 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • fino a 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente viene previsto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.

Rispetto al regime vigente, quindi:

  • la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è elevata da 8.000 a 8500 euro. Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 euro;
  • la seconda soglia di reddito va da 15.000 a 28.000 euro. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 euro la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo:
  1. a) l’aumento del valore iniziale da 583 euro a 1.255 euro;
  2. b) l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
  • la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 50.000 euro. La base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro e la detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • si prevede uno specifico an aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

La detrazione per redditi da lavoro autonomo viene quantificata nel seguente modo:

  • 265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Anche per questa detrazione viene previsto un aumento di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Rispetto al regime vigente quindi:

  • viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
  • viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una specifica detrazione (vedi sopra). Tale detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
  • viene rimodulata conseguentemente l’ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro. Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
  • analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.