Premessa

L’art. 24-ter del TUIR ha ad oggetto il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (nonché nei Comuni rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016).

Il regime trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall’1.1.2019 (provv. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 167878, § 1.1).

Con la recente circolare Agenzia delle Entrate 17.7.2020 n. 21, è stato esaminato il regime opzionale in argomento fornendo alcuni chiarimenti che di seguito si ripropongono.

Condizioni soggettive di accesso al regime

Possono accedere al regime le persone fisiche che:

  • sono titolari di redditi di pensione, di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR, di fonte estera;
  • trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti oppure in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 (art. 9-ter del DL 123/2019 convertito);
  • non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace (vale a dire il periodo d’imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia);
  • trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Tipologie di trattamenti pensionistici interessati

Secondo l’Agenzia possono accedere al beneficio i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni a essi equiparati erogati da soggetti esteri.

Sono, quindi, esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate n.353/2019 che ha escluso il soggetto titolare di reddito erogato dall’INPS).

Rientrano nella nozione di pensione, a questi fini, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche se aventi causa in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), oltre che le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Residenza estera nei cinque periodi precedenti

In merito al requisito della residenza all’estero per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, l’Agenzia precisa che non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente.

Sul punto, viene valorizzato il richiamo, posto dall’art. 24-ter del TUIR, alla sola normativa interna (art. 2 co. 2 del TUIR), precludendo di fatto il beneficio ai soggetti mai iscritti all’AIRE, ma che erano residenti ai fini fiscali all’estero in forza delle Convenzioni.

 

Esercizio dell’opzione

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Per i trasferimenti avvenuti nel 2019 va compilata la sezione XVIII del quadro RM di REDDITI 2020 PF (righi RM34-RM37). Secondo l’Agenzia delle Entrate l’opzione è valida anche se esercitata con la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni.

 

In mancanza di opzione in sede dichiarativa, il contribuente che abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi può comunque avvalersi della “remissione in bonis”, esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando una sanzione di 250,00 euro.

 

Imposta sostitutiva

Sui redditi esteri di qualunque categoria si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. 

L’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 7% esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero.

Le ritenute subite nell’anno di acquisizione della residenza in Italia (tipiche “in ingresso” sui redditi di natura finanziaria) possono essere utilizzate in compensazione ovvero recuperate presentando istanza di rimborso, mentre l’imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata con altre imposte.

A tal fine, una volta esercitata l’opzione il soggetto interessato può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che intervengono nella riscossione di redditi esteri, i quali possono conseguentemente astenersi dall’applicare le imposte.

 

Durata e cessazione dell’opzione

L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace e cessa decorso tale periodo.

In merito alla cessazione degli effetti del regime, l’Agenzia precisa che, qualora sia stata accertata l’insussistenza dei requisiti, l’opzione è da considerarsi come non esercitata dal contribuente e, conseguentemente, per i redditi prodotti all’estero è dovuta l’imposta ordinaria determinata sulla base del reddito complessivo, al netto dell’imposta sostitutiva eventualmente versata, oltre agli interessi e alle sanzioni, definibili mediante ravvedimento operoso.

Diversamente, ove, in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale è stata legittimamente esercitata l’opzione, vengano meno i requisiti, la decadenza dal regime produrrà effetti a partire dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde i requisiti.