di Paolo Parisi – Avvocato Tributario e Societario Docente di Diritto Tributario SNA “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e Scuola di Polizia economico finanziaria
Abstract
La legge di Bilancio 2022 prevede una nuova detrazione al 75 per cento delle spese sostenute nell’anno 2022 per gli interventi diretti alla rimozione e al superamento delle barriere architettoniche che non rientrano nel Superbonus 110 per cento: tali lavori rientrano tra gli interventi trainati della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio e se effettuati congiuntamente con almeno uno degli interventi danno diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento.
Premessa
Tra le novità della legge di Bilancio 2022 è prevista la detrazione al 75 per cento per gli interventi per la rimozione e il superamento delle barriere architettoniche che non rientrano nel Superbonus 110 per cento: tali lavori rientrano tra gli interventi trainati della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio e se effettuati congiuntamente con almeno uno degli interventi danno diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. La nuova detrazione, in presenza dei requisiti richiesti e nei limi previsti, è fruibile ogniqualvolta l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche non beneficia del Superbonus del 110% quale intervento trainato.
Il comma 42 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2022 introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche: viene stabilito ulteriormente che a questa nuova detrazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
I requisiti soggettivi e oggettivi della detrazione
I beneficiari della detrazione “Barriere Architettoniche” sono gli stessi che hanno la possibilità di richiedere il Superbonus 110% visto la norma integra l’art. 119 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) ovvero:
- Condomini;
- Persone Fisiche, solo per edifici unifamiliari oppure unità singole in edifici plurifamiliari;
- IACP ed enti analoghi, incluse società “in house providing”;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per intervenire su immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci;
- ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per gli interventi che interessano immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- Titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, per le spese sulle parti comuni, solo se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della superficie lorda è a scopo residenziale.
Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Si deve rilevare che, a differenza del Superbonus 110%, non è possibile per le persone fisiche utilizzare il bonus barriere architettoniche per intervenire su singole unità immobiliari indipendenti (a meno che non siano parte di un edificio plurifamiliare): saranno ammessi inoltre esclusivamente interventi eseguiti su edifici già esistenti, dunque sono esclusi gli edifici ancora in fase di costruzione.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
La finalità della detrazione in commento è quella di agevolare tutti gli interventi svolti al fine di superare ed eliminare le barriere architettoniche compresi gli interventi:
- mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, sempre al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
- legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.
Perché le spese siano considerate agevolabili con il bonus barriere architettoniche 2022, è necessario che si rispettino i requisiti e i criteri di progettazione di cui al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, con particolare riguardo al rispetto dei principi di:
- “accessibilità”,
- “visitabilità”;
- “adattabilità”
come definiti all’Allegato A dello stesso decreto.
Opzione per lo sconto in fattura o la cessione
La lettera b), conseguentemente all’introduzione della detrazione, modificando l’articolo 121 del medesimo DL n. 34/2020, stabilisce che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.