Premessa

La circ. Agenzia delle Entrate 21.7.2020 n. 22/E ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla disciplina del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 convertito.

Ambito soggettivo

Ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto non spetta, tra gli altri, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.

Tali norme fanno riferimento, rispettivamente:

è ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

è ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.

Con la circ. 21.7.2020 n. 22 (§ 2.4), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazione del tenore letterale dell’art. 25 co. 2 del DL 34/2020, i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti per beneficiare delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020. Tale esclusione si applica, altresì, ai soggetti che fruiscono delle indennità per il mese di maggio di cui all’art. 84 co. 2 del DL 34/2020. 

In merito ai soggetti beneficiari, l’Agenzia ha altresì chiarito che:

  • sono esclusi gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza, in quanto privi di una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti;
  • può accedere al beneficio una società artigiana (sas) con soci professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione è già stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.1.2020), non è consentito di fruire del contributo in esame (diversamente, il beneficio è ammesso se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31.1.2020).

Verifica del calo del fatturato

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto in argomento, è, tra l’altro, necessario il verificarsi di una riduzione di un terzo del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019.

Al riguardo, per espressa previsione dell’art. 25 co. 4 del DL 34/2020, si deve avere riguardo al momento di effettuazione della cessione o prestazione effettuata ai fini IVA, come determinato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.

Nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate in esame, viene chiarito, tra l’altro, che:

  • ai fini della verifica della riduzione del fatturato si considera il momento di effettuazione ai fini IVA, anche qualora la cessione o prestazione si riferisca a ricavi o compensi che sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione;
  • l’accesso al contributo è precluso per coloro che, esercitando un’attività a carattere stagionale, abbiano conseguito un fatturato pari a zero sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020 (non potendosi considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato);
  • sono inclusi nel computo del fatturato di aprile 2019/2020 anche i passaggi interni tra attività separate ai fini IVA (art. 26 co. 3 del DPR 633/72), in quanto soggetti agli obblighi di fatturazione.

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla stampa specializzata (cfr. Gaiani, cit.), sembrerebbe che la rilevanza delle operazioni fuori campo IVA, ai fini del calcolo del fatturato, sia limitata alle sole operazioni che riguardano ricavi o compensi e non in generale ad ogni somma fatturata (secondo quest’ottica, dovrebbero ritenersi non rilevanti, per la determinazione del fatturato, i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto ex art. 15 del DPR 633/72, i quali non generano né ricavi né compensi in capo al percettore).

 

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla stampa specializzata (cfr. Gaiani, cit.), sembrerebbe che la rilevanza delle operazioni fuori campo IVA, ai fini del calcolo del fatturato, sia limitata alle sole operazioni che riguardano ricavi o compensi e non in generale ad ogni somma fatturata (secondo quest’ottica, dovrebbero ritenersi non rilevanti, per la determinazione del fatturato, i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto ex art. 15 del DPR 633/72, i quali non generano né ricavi né compensi in capo al percettore).

Contributi a fondo perduto per l’industria tessile e della moda: novità del D.L. Rilancio convertito

  

Sempre in tema di fondo perduto, è opportuno precisare che, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo:

  • alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi;
  • ai criteri per la selezione delle stesse;
  • alle spese ammissibili;
  • alle modalità di erogazione dei contributi;
  • alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese;
  • alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell’intrattenimento: novità del D.L. Rilancio convertito

Con l’art. 25-bis del DL 34/2020, sempre inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica. Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale, fermo restando che l’efficacia dell’agevolazione in esame resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.