Premessa |
L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.
A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. |
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020
- e ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda la tabella in calce).
Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020. |
Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. |
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (e che non l’abbiano restituito), il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento. |
Determinazione del contributo |
Quanto alla determinazione del contributo, l’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza. Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono definite per settore economico nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come riepilogato nella seguente tabella.
% | Codici ATECO |
100% | 493210 – Trasporto con taxi |
150% | 551000 – Alberghi |
200% | 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
400% | 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
Per i soggetti che hanno già beneficiato del “vecchio” contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL n. 34/2020.
Si ricorda che il “vecchio” contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro; 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni). Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi. |
Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente, l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020. Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.
In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro. |
Esemplificazione |
A titolo esemplificativo, considerando un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000 = 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).
Caratteristiche del contributo |
Per effetto dell’espresso richiamo all’art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in esame:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
- Viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 e successive modifiche.
Sul tema, si segnala che il limite massimo di 800.000 ivi previsto deve essere riferito al gruppo e non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020, § 6). |