Premessa

L’art. 3, comma 1-bis del DL 125/2020 conv. L. 159/2020 ed in vigore dal 4.12.2020, anticipando alcune novità introdotte dal DLgs. n. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021, ha modificato gli artt. 180 co. 4 e 182-bis co. 4 del RD n. 267/42, consentendo l’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di voto o adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato (art. 177 del RD n. 267/42) ovvero è decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell’accordo (art. 182-bis co. 1 del RD 267/42) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista (di cui all’art. 161 comma 3 o all’art. 182-bis comma 1), la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Con la recente circolare 29.12.2020 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina della transazione fiscale, fornendo le nuove istruzioni per gli uffici in ordine alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario nelle procedure di regolazione della crisi (circ. 16/2018). Sono, inoltre, fornite indicazioni relative alla “finanza esterna” e al trattamento per i “creditori strategici”.

 

Relazione del professionista e valutazione di convenienza dell’agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel nuovo sistema normativo, la relazione del professionista “attestatore” assume un ruolo determinante per la procedura e deve ricomprendere un nucleo minimo di informazioni (elencate nella circolare).

L’accoglimento della proposta di trattamento del credito tributario deve essere incentrato sulla maggiore o minore convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria e, a tal fine, la relazione assume un ruolo fondamentale.

La valutazione di degli uffici si fonda, infatti, sugli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e, nel caso di concordato, anche su quanto attestato e verificato dal commissario giudiziale.

Nell’ipotesi di contestazione di tali elementi, il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità dell’ufficio deve essere motivato e portato a conoscenza del contribuente, anche al fine di consentire una interlocuzione tempestiva con il debitore.

Criteri di valutazione della proposta di transazione

Ai fini della valutazione della proposta, rileva la condotta del contribuente e le attività distrattive o decettive eventualmente compiute.

I precedenti fiscali non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta, tuttavia, una sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali, pur non assumendo autonoma rilevanza, rientrerà nell’ambito della valutazione.

Particolare attenzione è riservata anche agli atti di frode (utilizzo di documentazione falsa, artifizi e raggiri, operazioni in tutto o in parte simulate), così come rilevano le situazioni di discontinuità rispetto alla compagine sociale o agli organi direttivi dell’impresa.

Dilazione del debito tributario e percentuale di ristoro

Circa i tempi di dilazione del debito tributario nell’ambito del concordato, l’Agenzia esclude che una precisa tempistica debba, aprioristicamente, ritenersi accettabile o meno, risultando necessario valutare le probabilità di successo del progetto di risanamento.

Analoghe considerazioni sono svolte in riferimento alla percentuale di ristoro offerta per il pagamento del debito tributario.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Con riferimento all’accordo di ristrutturazione, non sono automaticamente ostative le clausole che estendono gli effetti remissori della transazione a favore dei coobbligati.

Come nel concordato, anche per gli accordi trova applicazione il principio del trattamento non deteriore per l’Erario. Le uniche eccezioni sono quelle caratterizzate dalla presenza di creditori “a valenza strategica” (art. 182-quinquies comma 5).