Premessa

Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (DL 162/2019) sono stati “riaperti” i termini entro i quali le srl rientranti nei parametri recentemente introdotti devono procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.

Si ricorda che, nelle srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è divenuta obbligatoria “anche” se la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

è totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

è ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

è dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il termine originario per procedere a tale nomina era quello del 16.12.2019.

 

Ai fini della prima applicazione di tale disciplina sarebbe stato necessario avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. Occorreva, quindi, prendere in considerazione gli esercizi (solari) 2017 e 2018.

L’art. 8 co. 6-sexies del DL n. 162/2019 convertito ha stabilito che si può provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile” (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020).

 

Esercizi di riferimento

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

 

Tali esercizi sono divenuti il 2018 ed il 2019, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2020.

 

Soggetti già nominati

Talune incertezze sussistono nel caso di srl che abbiano rispettato il previgente termine del 16.12.2019.

Una prima opzione è rappresentata dal lasciare che il soggetto nominato (a prescindere dalla scel-ta in concreto effettuata) esplichi le proprie funzioni.

Nel caso di opzione per il solo revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca.

 

Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. i) del DM n. 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

Chi ha nominato entro il 16.12.2019 ha considerato i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018, mentre chi provvederà alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, guarderà agli esercizi 2018 e 2019. Si continua, inoltre, a parlare di prima applicazione delle nuove previsioni.

 

Per cui, dal momento che di “prima applicazione” non può che essercene una (e una sola) e che gli elementi da considerare sono divenuti, ai fini della prima applicazione, quelli relativi agli esercizi 2018 e 2019, ne dovrebbe conseguire che quello che prima era un obbligo basato su elementi differenti ora non può più considerarsi tale; perché, si ribadisce, “ai fini della prima applicazione” dell’obbligo di nomina del revisore gli elementi da considerare sono stati modificati.

Secondo altra ricostruzione, peraltro, tale revoca non sarebbe ammissibile perché la nomina deve avvenire “entro” il termine per l’approvazione dei bilanci e non in sede di approvazione dei bilanci.

 

Di conseguenza, tutte le nomine nel frattempo intervenute sarebbero perfettamente valide e da preservare.

Nel caso di opzione per l’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (art. 2400 c.c.), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

 

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in tema di cessazione sulle indicazioni dettate per i revisori desumibile dall’art. 1 co. 2 del DM 261/2012, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia dai primi esercitata.