Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri
Premessa
Con la circ. 21.2.2020 n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti riguardanti l’applicazione del regime di memorizzazione e invio telematico
dei corrispettivi. Si riassumono di seguito i principali chiarimenti.
Momento di emissione del
documento commerciale
Una delle indicazioni più
rilevanti contenute nella circ. 3/2020 riguarda i termini di emissione del documento commerciale. Viene precisato
che, in linea con quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, l’emissione di tale documento deve avvenire
in coincidenza dell’esecuzione dell’operazione, ossia in un momento che può
non coincidere con quello di effettuazione ai fini IVA, ex art. 6 del DPR
633/72.
In sostanza, il documento va emesso:
all’atto del pagamento del corrispettivo,al momento della consegna dei beni o dell’ultimazione del servizio se tali eventi
si verificano anteriormente al pagamento.
Corrispettivi non riscossi
Nel caso in cui il cedente o
prestatore effettui operazioni per le
quali non è stato riscosso il corrispettivo, occorre distinguere gli
adempimenti a seconda che si tratti di
cessione di beni o di prestazione di servizi:
nel caso
di beni consegnati senza pagamento del
relativo corrispettivo, occorre emettere
il documento commerciale al momento della consegna,con l’evidenza dell’importo non riscosso; all’atto del pagamento
non sarà necessario emettere un altro documento, ma sarà sufficiente una
quietanza o darne evidenza sul documento già emesso;
se la prestazione di servizi è eseguita senza
che sia effettuato il pagamento, il documento commerciale va emesso con evidenza del corrispettivo
non riscosso e, in coincidenza del saldo, occorrerà emettere un nuovo
documento commerciale, che richiami gli elementi identificativi di quello
precedente (è soltanto con il pagamento che l’operazione si considera
effettuata ai fini IVA).
Emissione della fattura
In ogni caso, il documento commerciale non va emesso (né
i dati vanno memorizzati o trasmessi) laddove
il cedente o prestatore documenti l’operazione mediante fattura “immediata“,
ossia emettendo il documento entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
ai fini IVA.
Si conferma che il documento commerciale recante il codice
fiscale o la partita IVA del cliente può essere utilizzato ai fini dell’emissione di una successiva fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle
medesime.
Formazione del documento
commerciale
All’interno del documento
commerciale la descrizione dei beni
ceduti e dei servizi resi può essere anche sintetica, purché sufficiente a
identificarli (si riporta l’esempio dei servizi di ristorazione, spiegando che
è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” o
“pasto completo”).
Inoltre, analogamente a quanto
previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, il documento commerciale è esente da imposta di bollo.
Credito d’imposta per
l’acquisto di registratori
Ai sensi dell’art. 2 co.
6-quinquies del DLgs. 127/2015, i
soggetti che acquistano i registratori telematici o che provvedono all’adattamento dei vecchi
misuratori fiscali beneficiano di un credito
d’imposta utilizzabile in compensazione “orizzontale“.
Il credito d’imposta in
commento è pari, per ogni strumento, al 50
per cento della spesa sostenuta – con gli strumenti tracciabili
(bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) – fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in
caso di adattamento.
Secondo quanto chiarito dalla
circ. 3/2020, tale credito spetta:
in
relazione alle sole spese sostenute
negli anni 2019 e 2020;
per l’acquisto o l’adattamento sia di modelli
nuovi che usati, purché conformi alle norme vigenti;
anche a coloro che utilizzano gli strumenti,
sostenendo la spesa nel periodo indicato, ma
divenendone proprietari solo in una fase successiva (es. utilizzo in
leasing), mentre il credito non spetta
al soggetto che acquista lo strumento non per uso diretto, bensì per la
successiva cessione o locazione (es. “lessor”).
Il credito va calcolato in
rapporto all’ammontare della spesa sostenuta. Nel caso di soggetti che non hanno detratto la
relativa imposta (es. soggetti in regime forfetario), la spesa va considerata al lordo
dell’IVA.
Il credito può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione IVA
periodica successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto e in
cui è avvenuto il pagamento con mezzi tracciabili.
Nella circolare si riporta
l’esempio di un soggetto che liquida
l’imposta trimestralmente su opzione e che registra e paga la fattura d’acquisto
a dicembre 2019. Questi potrà utilizzare il credito in compensazione a partire dal 16.3.2020.
Nel caso di soggetti esonerati ex lege dalla registrazione IVA (es. forfetari),
il credito può essere utilizzato dalla
prima liquidazione (eventualmente dalla liquidazione
“figurativa”) successiva al mese di acquisto/adattamento e di avvenuto pagamento.
In caso di pagamento rateale,
il credito può essere utilizzato nella
misura di quanto effettivamente corrisposto.
Omessa memorizzazione e
invio dei dati
La circolare n.3/E/2020 precisa
che la memorizzazione e la trasmissione
dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta
documentazione dei corrispettivi, per cui, ai sensi dell’art. 2 co. 6 del
DLgs. 127/2015, è sanzionabile:
sia il
soggetto che effettua una corretta memorizzazione ma omette la trasmissione dei dati;
sia il soggetto che, dopo
una memorizzazione infedele, invia
regolarmente il dato.
Se il comportamento
illegittimo riguarda sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione
si applica comunque un’unica sanzione
ex artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.
Guasto del registratore
telematico
Le sanzioni trovano applicazione
anche nell’ipotesi in cui il normale adempimento degli obblighi sia impedito da
eventi straordinari come il guasto del
registratore telematico.
In tal caso, il soggetto dovrà provvedere: all’annotazione
dei dati su apposito registro da tenere anche in modalità
informatica;alla trasmissione
tramite le procedure web di emergenza disponibili sul portale Fatture e
Corrispettivi.