Premessa

Con la circ. 21.2.2020 n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti riguardanti l’applicazione del regime di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi. Si riassumono di seguito i principali chiarimenti.

Momento di emissione del documento commerciale

Una delle indicazioni più rilevanti contenute nella circ. 3/2020 riguarda i termini di emissione del documento commerciale. Viene precisato che, in linea con quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, l’emissione di tale documento deve avvenire in coincidenza dell’esecuzione dell’operazione, ossia in un momento che può non coincidere con quello di effettuazione ai fini IVA, ex art. 6 del DPR 633/72.

In sostanza, il documento va emesso: all’atto del pagamento del corrispettivo,al momento della consegna dei beni o dell’ultimazione del servizio se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento.
Corrispettivi non riscossi

Nel caso in cui il cedente o prestatore effettui operazioni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo, occorre distinguere gli adempimenti a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi:

  • nel caso di beni consegnati senza pagamento del relativo corrispettivo, occorre emettere il documento commerciale al momento della consegna, con l’evidenza dell’importo non riscosso; all’atto del pagamento non sarà necessario emettere un altro documento, ma sarà sufficiente una quietanza o darne evidenza sul documento già emesso;
  • se la prestazione di servizi è eseguita senza che sia effettuato il pagamento, il documento commerciale va emesso con evidenza del corrispettivo non riscosso e, in coincidenza del saldo, occorrerà emettere un nuovo documento commerciale, che richiami gli elementi identificativi di quello precedente (è soltanto con il pagamento che l’operazione si considera effettuata ai fini IVA).
Emissione della fattura

In ogni caso, il documento commerciale non va emesso (né i dati vanno memorizzati o trasmessi) laddove il cedente o prestatore documenti l’operazione mediante fattura “immediata“, ossia emettendo il documento entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Si conferma che il documento commerciale recante il codice fiscale o la partita IVA del cliente può essere utilizzato ai fini dell’emissione di una successiva fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Formazione del documento commerciale

All’interno del documento commerciale la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi può essere anche sintetica, purché sufficiente a identificarli (si riporta l’esempio dei servizi di ristorazione, spiegando che è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” o “pasto completo”).

Inoltre, analogamente a quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, il documento commerciale è esente da imposta di bollo.
Credito d’imposta per l’acquisto di registratori

Ai sensi dell’art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015, i soggetti che acquistano i registratori telematici o che provvedono all’adattamento dei vecchi misuratori fiscali beneficiano di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione “orizzontale“.

Il credito d’imposta in commento è pari, per ogni strumento, al 50 per cento della spesa sostenuta – con gli strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) – fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Secondo quanto chiarito dalla circ. 3/2020, tale credito spetta:

  • in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020;
  • per l’acquisto o l’adattamento sia di modelli nuovi che usati, purché conformi alle norme vigenti;
  • anche a coloro che utilizzano gli strumenti, sostenendo la spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva (es. utilizzo in leasing), mentre il credito non spetta al soggetto che acquista lo strumento non per uso diretto, bensì per la successiva cessione o locazione (es. “lessor”).
Il credito va calcolato in rapporto all’ammontare della spesa sostenuta. Nel caso di soggetti che non hanno detratto la relativa imposta (es. soggetti in regime forfetario), la spesa va considerata al lordo dell’IVA.

Il credito può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto e in cui è avvenuto il pagamento con mezzi tracciabili.

Nella circolare si riporta l’esempio di un soggetto che liquida l’imposta trimestralmente su opzione e che registra e paga la fattura d’acquisto a dicembre 2019. Questi potrà utilizzare il credito in compensazione a partire dal 16.3.2020.

Nel caso di soggetti esonerati ex lege dalla registrazione IVA (es. forfetari), il credito può essere utilizzato dalla prima liquidazione (eventualmente dalla liquidazione “figurativa”) successiva al mese di acquisto/adattamento e di avvenuto pagamento.

In caso di pagamento rateale, il credito può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente corrisposto.
Omessa memorizzazione e invio dei dati

La circolare n.3/E/2020 precisa che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dei corrispettivi, per cui, ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, è sanzionabile:

  • sia il soggetto che effettua una corretta memorizzazione ma omette la trasmissione dei dati;
  • sia il soggetto che, dopo una memorizzazione infedele, invia regolarmente il dato.
Se il comportamento illegittimo riguarda sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione si applica comunque un’unica sanzione ex artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.
Guasto del registratore telematico

Le sanzioni trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il normale adempimento degli obblighi sia impedito da eventi straordinari come il guasto del registratore telematico.

In tal caso, il soggetto dovrà provvedere: all’annotazione dei dati su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;alla trasmissione tramite le procedure web di emergenza disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi.