Modifiche al regime forfetario | Viene
introdotta una profonda modifica al
regime forfetario che consente, nel complesso, di estendere l’ambito di applicazione dell’istituto e ridurre le
condizioni preclusive attualmente previste. Per effetto delle modifiche
apportate, il regime forfetario troverà applicazione nel limite massimo di
compensi/ricavi di 65.000 euro
annui senza alcuna distinzione relativa all’attività svolta.
Viene
inoltre consentito il passaggio al
regime forfetario – con applicazione
dell’aliquota agevolata – a coloro che hanno aderito al regime dei minimi
nel corso del 2015 fino al
completamento del quinquennio agevolato (2015-2019). Continuerà a trovare applicazione, invece, il coefficiente
di redditività previsto per il calcolo del reddito imponibile e
previsto tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e
l’86% (costruzioni e attività immobiliari).
Rispetto alle condizioni di applicazione del
regime viene disciplinato lo stralcio
delle condizioni previste al comma 54 (spese per lavoro accessorio,
dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei
beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro).
Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, i contribuenti potranno accedere
all’istituto qualora nell’anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi
sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e
collaborazioni.
Le modifiche proposte prevedono la revisione di due delle ipotesi di
esclusione dal regime. Nel complesso, le modifiche prevedono:
la riduzione dei limiti
previsti in materia di lavoro subordinato;la previsione di limiti più stringenti in materia di partecipazione a società ed associazioni.
Viene infatti precluso l’accesso al
regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL (in precedenza la
preclusione riguardava solamente le SRL trasparenti).
Con riferimento
alla determinazione del reddito
imponibile si rendono disponibili nella seguente tabella i coefficienti
applicabili nel 2019:
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ Gruppo di settore Codici ATECO Coefficiente di redditività Industrie alimentari e
delle bevande
(10-11)
40%
Commercio all’ingrosso
e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9)
– (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40%
Commercio ambulante di
prodotti alimentari e bevande
47.81
40%
Commercio ambulante di
altri prodotti
47.82 – 47.89
54%
Costruzioni e attività
immobiliari
(41-42-43) – (68)
86%
Intermediari del
commercio
46.1
62%
Attività dei servizi
di alloggio e di ristorazione
(55-56)
40%
Attività
professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari e assicurativi
(64-65-66) – (69-70-
71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)
78%
Altre attività
economiche
(01-02-03) – (05-06-
07-08-09) – (12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-
29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49- 50-51-52-53) – (58-59-
60-61-62-63) – (77-78- 79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94- 95-96) –
(97-98) – (99)
67%
I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano
il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi
percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si
applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali
regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari
al 15 per cento. Nel caso di
imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
dall’imprenditore.
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività,
per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro
successivi, l’aliquota è stabilita nella
misura del 5 per cento, a condizione che:
il contribuente non abbia
esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al
comma 54, attività artistica,
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non
costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di
pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un’attività
svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e
compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.
|
Flat tax | A decorrere dal 2020 i contribuenti con
compensi e ricavi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro potranno accedere ad
un regime agevolato con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e
dell’IRAP pari al 20%. Per effetto
dell’applicazione di tale regime, i contribuenti non sono tenuti ad operare le
ritenute alla fonte e sono esonerati dall’applicazione dell’IVA. |
Saldo e stralcio soggetti in difficoltà | Per i soggetti in grave e comprovata situazione
di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati
all’Agente per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 derivanti
dall’omesso versamento di imposte e contributi.
Lo
stato di difficoltà sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare non
sia superiore a 20.000 euro.
Gli
interessati potranno proporre apposita istanza entro il prossimo 30.04.2019. Entro
il 31.10.2019 l’Agente per la riscossione comunica al soggetto interessato
l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle
rate e la scadenza di ciascuna.
Con
riferimento all’importo delle rate viene previsto che la prima rata (in
scadenza il 30.11.2019) sia pari al 35% dell’importo complessivo, mentre le
successive rate (di importo pari al 20% ed al 15%) devono essere versare a
decorrere dal 2020 (entro il 31.07 ed il 30.11 di ogni anno).
L’importo
da versare varia a seconda del valore ISEE:
VALORE ISEE E IMPORTO DA VERSARE Valore
ISEE Importo da versare Fino a 8.500
16%
della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Da 8.500 a 12.500
20%
della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
Superiore a 12.500
35%
della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi.
A tali somme si aggiungono gli aggi ed i
rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
di pagamento.
I carichi
possono essere stralciati anche se compresi in una delle precedenti
definizioni dei ruoli.
|
Regime compensi lezioni private e ripetizioni | Viene
introdotto un nuovo regime agevolato
che consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15%
al compenso derivante da attività di lezioni private e ripetizioni svolte da
docenti titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado. |
Sterilizzazione aliquote IVA e modifiche aliquote | Viene confermata la misura dell’aliquota IVA
ordinaria al 22% e agevolata al 10% per il 2019. Vengono previsti aumenti
per il 2020 (rispettivamente, al 25,2% ed al 13%) e per il 2020 (con aliquota
IVA ordinaria al 26,5%).
Con riferimento
all’aliquota agevolata del 10%, viene stabilito che questa trova applicazione
anche con riferimento ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente
utilizzate per cure mediche, prevenzione delle malattie, trattamenti medici e
veterinari classificabili alla voce 3004 della nomenclatura combinata ex
regolamento UE n. 1925/2017.
Viene inoltre
specificato che devono considerarsi
compresi tra i prodotti di panetteria ordinaria anche i prodotti contenenti
ingredienti e sostanze ammessi per la preparazione del pane, con la sola
inclusione degli zuccheri, destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari,
cereali interi, semi, erbe e spezie (oltre a cracker e fette biscottate).
|
Web tax | Per effetto delle
modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2019, la c.d. Web tax trova applicazione nei
confronti degli esercenti attività d’impresa che, nell’anno solare,
realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni di
euro e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5
milioni.
L’imposta trova
applicazione nei confronti dei servizi di veicolazione su un’interfaccia
digitale di pubblicità mirata, messa a disposizione di un’interfaccia che
consente agli utenti di interagire, oppure trasmissione di dati raccolti da
utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
L’imposta dovuta è
determinata applicando all’ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto
passivo in ciascun trimestre l’aliquota del 3%.
|
Ricerca e sviluppo | Per effetto delle
modifiche apportate dalla Finanziaria 2019, l’agevolazione trova applicazione
solo se le spese per attività di R&S siano complessivamente superiori a
30.000 euro e realizzino un incremento rispetto al periodo precedente.
Inoltre:
il tetto di spesa massimo viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro;il credito d’imposta viene riconosciute in due differenti misure a
seconda della tipologia di spesa (50% per personale dipendente, contratti
stipulanti con università ed enti di ricerca, oppure stipulati con start up
innovative, 25% per personale titolare di rapporto di lavoro autonomo,
strumenti ed attrezzature, competenze tecniche e privative industriali,
materiali, forniture ed altri prodotti, contratti stipulati con imprese
diverse da quelle incentivabili al 50%).
Si segnala che già
a decorrere dal 2018 non è più richiesta l’allegazione al bilancio della
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione (per le
imprese non obbligate alla revisione la certificazione è rilasciata da un
revisore legale dei conti), viene invece prevista la redazione di una
relazione tecnica. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è
subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione del
bilancio.
|
Perdite d’impresa | Per effetto delle
modifiche operate dal legislatore, in materia di perdite di impresa, per le imprese in contabilità semplificata
e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità
semplificata e ordinaria si applicano le stesse regole previste per le
società di capitali (compensazione redditi della stessa natura e riporto
illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito
conseguito).
In via transitoria, con
riferimento alle perdite derivanti da
imprese e partecipazioni in società a contabilità semplificata, si
applicano le seguenti deroghe: le perdite maturate nel 2018
sono compensabili in misura non superiore al 40% dei redditi nel 2019 e al
60% dei redditi nel 2020;le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non
superiore al 60%.
Viene inoltre
stabilito, per le perdite maturate nel
2017 formatesi in capo a soggetti in contabilità semplificata, quanto
segue: sono compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del
reddito;sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. |
Tassazione agevolata utili reinvestiti | Viene introdotto,
a decorrere dal 2019, un regime di tassazione
agevolata degli utili reinvestiti che consente di applicare un’aliquota
IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, nei limiti della
somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e
costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e
indeterminato.
|
Cedolare secca immobili commerciali | Viene confermata l’applicazione della cedolare
secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità classificate
nella categoria C/1 di superficie fino al 600 metri quadri escluse le
pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Si osservi che la
cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in
corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”. |
Fattura elettronica e STS | Viene stabilito
che per le prestazioni che rientrano
nella comunicazione al STS i contribuenti non possono emettere fattura
elettronica. Viene inoltre previsto che i soggetti tenuti all’invio dei
dati al STS possono provvedere alla memorizzazione elettronica dei dati al
STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.
I dati inviati al
STS possono essere utilizzati solo dalle Pa per l’applicazione delle
disposizioni in materia fiscale e doganale, ovvero in forma aggregata per il
monitoraggio della spesa sanitaria.
|
Proroga iper ammortamento | Viene prorogata l’agevolazione del c.d. “iper
ammortamento” che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei
beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia a favore
delle imprese che effettuano investimenti secondo il modello industria 4.0.
Gli investimenti devono essere effettuati entro il 2019 o entro il 32.12.2020
a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine sia accettato dal venditore e
sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
di acquisizione.
L’agevolazione
viene concessa in misura scalare:
QUOTA IPER AMMORTAMENTO Investimenti Maggiorazione Fino a 2,5
milioni
170%
Da 2,5 a 10
milioni
100%
Da 10 a 20
milioni
50%
Oltre 20 milioni
Non spettante
Per i soggetti che
effettuano tali investimenti viene concesso il maxi ammortamento per i beni
immateriali strumentali previsti alla Tabella B della finanziaria 2017.
|
Estromissione immobili ditta ind. | Viene riproposta,
con efficacia dal 01.01.2019, l’estromissione
dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale con applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’8%. L’estromissione viene prevista per gli immobili
strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.
|
Recupero edilizio, risparmio energetico | Vengono prorogate alle spese sostenute fino al
31.12.2019 le agevolazioni maggiorate previste in materia di recupero
edilizio e risparmio energetico senza modifiche sostanziali. Vengono
inoltre prorogati il bonus arredi e il
bonus verde. |
Formazione 4.0 | Viene prorogato il bonus formazione 4.0 al 2019
con determinazione della misura dell’agevolazione (concessa sotto forma
di credito d’imposta sulle spese sostenute) differenziata a seconda della
dimensione dell’impresa:
IMPORTO AGEVOLAZIONE Tipo
impresa Agevolazione Piccola impresa
50%
Media impresa
40%
Grande impresa
30%
|
Fatturazione elettronica a consumatori finali | Nel caso di emissione di fattura elettronica nei
confronti di consumatori finali, la copia del documento elettronico viene
messo a disposizione nell’area riservata solo su richiesta del consumatore
finale.
|
Rivalutazione terreni e partecipazioni | Viene confermata la possibilità di rideterminare il
costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate alla data del
01.01.2019. L’aliquota sostitutiva, a differenza dei
precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:
11% per le partecipazioni qualificate;10% per le partecipazioni non qualificate;10% per i terreni.
|
Rivalutazione beni d’impresa | Viene riproposta la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed agli
enti commerciali che non hanno adottato i principi contabili internazionali.
La rivalutazione
va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal
bilancio al 31.12.2017.
Il saldo attivo di
rivalutazione va imputato a capitale o riserva. Il contribuente può
affrancare tale riserva (anche parzialmente) mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva di IRES ed IRAP pari al 10%.
Il maggior valore
de beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio
successivo a quello di rivalutazione tramite il versamento di un’imposta
sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabli, ed al 12% per i beni non
ammortizzabili.
|
Agevolazioni soggetti colpiti da sisma | Con riferimento
alle zone colpite dal sisma in Emilia
Romagna, viene riconosciuta
l’esenzione dall’IMU fino alla ricostruzione dell’immobile ed in ogni caso
fino al 31.12.2019.
Per le regioni
colpite dal sisma in centro Italia (Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria) sono
prorogate le agevolazioni ZFU. |
Rientro pensionati in Italia | Le persone fisiche
titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono
la propria residenza in un comune della Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia con una popolazione fino a
20.000 abitanti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque
categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, all’imposta
sostitutiva del 7%.
L’opzione è valida
per i primi 5 periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, va indicata
in dichiarazione dei redditi e il contribuente può dichiarare la volontà di
non avvalersi di tale regime con riferimento a redditi prodotti in uno o più
stati esteri.
L’opzione può
essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fisicamente
residenti in Italia nei primi cinque periodi d’imposta precedenti a quello di
esercizio dell’opzione.
|
Riciclaggio plastica | Per il 2019-2020 viene
previsto il riconoscimento di un
credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per
l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla
raccolta differenziata di carta e alluminio.
Il credito viene
riconosciuto nella misura massima di 20.000 euro annui per ciascun
beneficiario, non è imponibile e può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione.
|
Canone RAI | Viene determinato
a regime il canone RAI nella misura di
90 euro.
|
Bonus asili nido | Viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro il c.d.
bonus asilo nido per il triennio 21019-2021. Il bonus è corrisposto in 11
mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati nonché per il supporto nella propria abitazione dei
bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
|
Agevolazioni e contributi auto | Per i soggetti che acquistano, anche in
leasing, e che immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 dal
01.03.2019 al 31.12.2021 con prezzo risultante dal listino ufficiale
inferiore a 50.000 euro viene riconosciuto un contributo parametrato alle
emissioni per chilometro in caso di rottamazione del precedente veicolo e un
contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio per
chilometro senza rottamazione del precedente veicolo.
CONTRIBUTO Con
rottamazione veicolo CO2
g/km Contributo 0-20
6.000 euro
21-70
2.500 euro Senza
rottamazione veicolo CO2
g/km Contributo 0-20
4.000 euro
21-70
1.500 euro
Viene previsto,
inoltre, il pagamento a carico dell’acquirente di un’imposta parametrata al
numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la
soglia di 160 CO2 g/km per gli acquisti di auto nuove a decorrere dal
01.03.2019 al 31.12.2021.
IMPOSTA Imposta CO2
g/km Contributo 161-175
1.100 euro
176-200
1.600 euro
201-250
2.000 euro
Superiore a 250
2.500 euro
|
Tassa automobilistica veicoli storici | Viene prevista la riduzione del 50% del pagamento della
tassa automobilistica per gli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico
e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29
anni in possesso del certificato di rilevanza storica e il cui
riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.
|
Acquisto veicoli ibridi | A favore degli acquirenti di veicoli elettrici / ibridi
di categoria L1-L3 nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un
veicolo della medesima categoria, viene previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad
un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo rottamato sia di
categoria euro 0, 1 e 2.
|
Ricarica veicoli – credito d’imposta | Per i soggetti che sostengono dal 01.03.2019 al
31.12.2021 spese relative all’acquisto o la posa di infrastrutture di
ricarica dei veicoli ad energia elettrica, è
riconosciuta una detrazione pari al
50% delle spese sostenute calcolate su un ammontare complessivo non
superiore a 3.000 euro, in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione
trova applicazione anche con riferimento alle spese effettuate su parti
comuni condominiali. Le infrastrutture di ricarica oggetto della detrazione
devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non
accessibili al pubblico.
|
Bonus cultura | Viene riproposto, anche per il 2019, il bonus
cultura a favore dei residenti in Italia che compiono i 18 anni nel 2019.
|
Sport bonus | Viene confermato
il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti che
effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove
strutture. Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni
liberali in denaro ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione
viene riconosciuta alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite
del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari del reddito
d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito è
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
|
Imposta unica concorsi pronostici e scommesse | In materia di
concorsi, pronostici e scommesse viene prevista l’applicazione, a decorrere dal 01.01.2019, dell’imposta
unica nelle seguenti misure: 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore nei giochi
di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco dei bingo a
distanza;20% per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche,
nella misura del 20% se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24% se la
raccolta avviene a distanza, applicata alla differenza tra somme giocate e
vincite corrisposte;22% per le scommesse a quota fissa su eventi simulati calcolati sulla
raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite.
|
Aumento PREU | A decorrere dal
01.01.2019 viene previsto l’aumento del PREU relativo a new slot-AWP (+1,35)
e alle video lottery – VLT (+1,25).
Per effetto di
tali aumenti, da aggiungere a quelli programmati, la tassazione degli
apparecchi new slot passerà dal 20,60% dal 01.01.2019 al 20,95% dal
01.01.2023, mentre gli apparecchi video lottery verranno tassati dal 7,5% a
partire dal 01.01.2019 al 7,85% a partire dal 01.01.2023.
Contestualmente il
payout viene fissato al 68% per gli apparecchi new slot ed all’84% per gli
apparecchi video lottery.
|
Credito d’imposta amianto | Viene introdotto
un credito d’imposta a favore delle erogazioni liberali in denaro effettuati
nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 finalizzate
ad interventi su edifici e terreni pubblici al fine di bonificare e rimuovere
l’amianto.
Il credito d’imposta
è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a persone fisiche o enti
non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, ed ai soggetti
titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
|
Ammortamento avviamento e beni imm. | Le quote di ammortamento relative al valore
di avviamento per le quali sono state stanziate attività per imposte
anticipate non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al
31.12.2017 sono deducibili nei seguenti termini:
DEDUCIBILITA’ Periodo
d’imposta Deducibilità 2019
5%
2020
3%
2021
10%
2022-2027
12%
2028-2029
5%
|
Imposta di registro riqualific. atti | Viene riconosciuta la natura di norma di
interpretazione autentica all’articolo
1, comma 87 della legge Finanziaria 2018 che ha limitato l’utilizzo
dell’articolo 20 TUR escludendo le ipotesi di riqualificazione degli atti
soggetti ad imposta di registro. |
Esenzione imposta bollo ASD e SSD | L’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti,
documenti, istanze prevista a favore di ONLUS, federazioni sportive, enti di
promozione viene riconosciuta anche ad associazione e società sportive
dilettantistiche.
|
Agevolazioni start-up innovative | Per effetto di
quanto previsto dalla Finanziaria 2019 viene
innalzata l’agevolazione a favore delle start up innovative dal 30 al 40%, da
fruire sotto forma di detrazione dall’imposta / deduzione dal reddito. Nel caso di acquisizione dell’intero capitale sociale da un soggetto IRES, la
percentuale di agevolazione è aumentata, per il 2019, al 50%.
|
Agevolazione IMU coniuge superstite | Nel caso di decesso del comodatario dell’immobile,
nel caso di applicazione dell’agevolazione IMU prevista per le unità
immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, l’incentivo trova
applicazione anche nei confronti del coniuge superstite in presenza di figli
minori.
|
Acconto cedolare secca | L’acconto della cedolare secca, fissato al 95% per
il 2020, passa al 100% nel 2021. |
Rottamazione licenze | Viene riconosciuto
un indennizzo a favore dei
commercianti che cessano l’attività consegnando la licenzia in comune. L’indennizzo spetta ai soggetti di almeno 62 anni di età (57 se donne)
iscritti per almeno 5 anni nella gestione IVS. La richiesta dell’indennizzo
deve essere effettuata tramite apposita domanda da presentare all’INPS.
L’indennizzo è pari ad euro 513.
|
Utilizzo contante turisti | Viene incrementato il limite di utilizzo del
contante da parte dei turisti da 10.000 a 15.000 euro per i soggetti di
cittadinanza diversa da quella italiana.
|
Notifica atti giudiziari | In materia di notifica per posta viene soppresso il
bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento, mentre il computo dei
termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti o sia
incerta, da quanto attestato sull’avviso dal punto di accettazione (in
precedenza dell’ufficio postale) che lo restituisce.
In caso di
smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un
indirizzo PEC, l’operatore effettua una copia digitale dell’avviso e provvede
entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente.
In caso di mancata
consegna del piego al destinatario “in persona”, l’operatore postale dà notizia
a quest’ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente. Il
piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo)
dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di
riceverlo.
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Contributo registratore di cassa | Ai fini dell’acquisto o l’adattamento del
registratore di cassa per la memorizzazione o la trasmissione dei
corrispettivi viene previsto un contributo pari al 50%, per un massimo di 250
euro per gli anni 2019-2020. Nel caso di adattamento il massimo di spesa
è pari a 50 euro. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta.
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Detrazione cani guida | La detrazione forfetaria spettante ai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida viene innalzata a 1000 euro annui. |
Interessi passivi imprese immobiliari | Non rilevano ai
fini dell’applicazione dell’articolo 96 TUIR gli interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per
le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
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IMU immobili strumentali | Viene previsto l’aumento dal 20 al 40% della
deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU relativa agli immobili
strumentali. |
Credito d’imposta edicole | Viene riconosciuto, a favore degli esercenti
attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di
giornali, riviste e periodici, un credito pari a 2.000 euro, parametrato
agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai
locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese
di locazione / altre spese individuate dal MEF.
L’agevolazione viene riconosciuta anche in caso di
vendita commerciale non esclusiva, se l’attività costituisce l’unico punto
vendita del comune. |
Raccolta prodotti selvatici | I redditi derivanti dall’esercizio
occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di
piante officinali spontanee sono assoggettati ad un’imposta di 100 euro
sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Il regime
agevolato non trova applicazione nei confronti della raccolta dei tartufi,
rispetto a cui viene previsto un regime ad hoc (deduzione forfetaria del 22%
e ritenuta alla fonte del 23%).
Si segnala che
l’aliquota agevolata del 10% trova applicazione con riferimento alla cessione
di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata (non per il consumo immediato).
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Soppressione IRES agevolata | Viene stabilita la soppressione dell’IRES agevolata del
12% a favore degli enti senza scopo di lucro. |
Abrogazione IRI | Viene abrogato il regime IRI. |
Abrogazione ACE | Viene abrogata l’agevolazione ACE. |
Riduzione crediti d’imposta | Viene prevista
l’emanazione di un apposito provvedimento per la riduzione del credito
d’imposta spettante per la vendita di libri al dettaglio, agli esercenti sale
cinematografiche e imprese produttrici di prodotti editoriali.
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Bonus pubblicità | In materia di
bonus pubblicità, viene introdotta, quale ulteriore condizione, il rispetto
della disciplina de minimis.
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Blocco aliquote TASI | In materia di TASI
viene confermato il blocco per il 2019
del carico impositivo rispetto a quello del 2015. |
Abrogazione agevolazioni IRAP | Viene abrogata l’agevolazione che consentiva la
deduzione IRAP a favore di tutti i soggetti passivi per ogni lavoratore a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni del sud.
Viene inoltre abrogato il credito
d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda riconosciuto a favore dei soggetti che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti. |
Imposte pubblicitarie | I comuni hanno la
possibilità di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità
/ diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato
e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. |