Premessa

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015[1]).

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento.
Ambito soggettivo di applicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base:

  • al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
  • al regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e al regime dei minimi;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.
Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

L’Esterometro lo spesometro estero non incide sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modelli Intra che rimangono immutate.

Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.
Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l’esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

  • dati identificativi del cedente o prestatore;
  • dati identificativi del cessionario o committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile IVA;
  • aliquota IVA applicata;
  • imposta;
  • tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento).
Tipologia dell’operazione

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento.

Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (cfr. circ. 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”).

Codice Natura dell’operazione Operazioni attive Operazioni passive
N1 Escluse ex art. 15 Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA  
N2 Non soggette Prestazioni di servizi “fuori campo” IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)  
N3 Non imponibili Cessioni intra-UE Cessioni all’esportazione (incluse quelle in regime del margine) Acquisti intra-UE
non imponibili
N4 Esenti Cessioni e prestazioni in regime
di esenzione IVA (es. locazione
di fabbricati)
Acquisti intra-UE esenti
N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura Regime del margine
per i beni usati
 
N6 Inversione contabile / Reverse charge Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari Acquisti di servizi extra-UE
(autofatture)
N7 IVA assolta
in altro Stato UE
Vendite a distanza Prestazioni di servizi
in regime MOSS
 
Termini per la trasmissione dei dati

L’obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dall’1.1.2019 (cfr. art. 1 co. 916 della L. 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio 2018). La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • a quello della data del documento emesso;
  • ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).

La prima comunicazione, relativa al mese di gennaio 2019, scade quindi il 28.2.2019.

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d’imposta 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Mese di riferimento Scadenza della comunicazione
Gennaio 2019 28.2.2019
Febbraio 2019 1.4.2019 (il 31.3.2019 cade di domenica)
Marzo 2019 30.4.2019
Aprile 2019 31.5.2019
Maggio 2019 1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica)
Giugno 2019 31.7.2019
Luglio 2019 2.9.2019 (il 31.8.2019 cade di sabato)
Agosto 2019 30.9.2019
Settembre 2019 31.10.2019
Ottobre 2019 2.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato)
Novembre 2019 31.12.2019
Dicembre 2019 31.1.2020
Sanzioni

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti, secondo quanto disciplinato dall’ art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.


[1] “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stataemessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fattureelettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.