di Paolo Parisi – Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna
Nel sistema vigente fino al 2025, l’art. 89 del T.U.I.R. stabiliva che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali residenti in Italia concorrevano integralmente al-la formazione del reddito solo nella misura del 5% dell’ammontare del dividendo (essendo provenuto escluso da imposizione il 95%), senza alcuna distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate: la medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), del T.U.I.R..
Novità della legge di Bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026, all’art. 1, comma 51, prevede una radicale modifica al regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle società residenti stabilendo che il regime di esclusione da imposizione (per il 95%) sarà subordinato alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:
– partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%;
– valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500 mila euro.
Nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; nei casi di contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), ai fini dell’esclusione del 95% deve sussistere come unica condizione quella del valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
Un’ulteriore modifica concerne le disposizioni in materia di percezione di utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato che:
- non concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 50% del loro ammontare a condizione che:
- sia dimostrato, anche a seguito della presentazione di apposita istanza di interpello che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- si detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, considerando sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate e tenendo anche dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo ovvero il costo fiscale della partecipazione non sia inferiore a 500.000 euro;
- non concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95% del loro ammontare a condizione che:
– sia dimostrato, anche a seguito della presentazione di apposita istanza di interpello, il rispetto sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalla partecipazione stessa non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato;
– si detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, considerando sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società control-late e tenendo anche dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo ovvero il costo fiscale della partecipazione non sia inferiore a 500.000 euro;
In assenza di una delle due condizioni, i suddetti utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato sono in Italia assoggettati integralmente a tassazione.
Detenzione partecipazioni minoritarie
Il mutamento avrà un impatto significativo nel caso di detenzione di partecipazioni minoritarie in soggetti IRES, con un conseguente aggravio fiscale, dal momento che i dividendi percepiti potrebbero essere assoggettati integralmente a tassazione.
Tale modifica si applica ai dividendi percepiti da società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia, oltre che a quelli derivanti da partecipazioni detenute da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Vengono introdotte due distinte soglie, partecipativa e di valore, che limitano l’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (ovvero del 60%, 50,28% o 41,86% per le società di persone) ai soli percettori in possesso di una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società erogante ovvero con un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500 mila euro.
Il citato art. 1, comma 51 della legge di Bilancio 2026 prevede che il descritto regime fiscale possa trovare applicazione soltanto in presenza di partecipazioni dirette al capitale non inferiori al 5% ovvero con un valore fiscale delle stese almeno pari a 500.000 euro: infatti, intervenendo sulla formulazione dell’art. 59, comma 1 del T.U.I.R. si dispone che i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori e provenienti da società soggette a IRES possono essere assoggettati ad imposizione parziale (solo per il 58,14% del loro ammontare) soltanto nel caso in cui si detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% considerando anche quelle indirette tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, (controllo di diritto, ossia quando si detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Un’ulteriore modifica al secondo periodo, comma 3 dell’art, 89 del T.U.I.R., concernente le disposizioni in materia di percezione di somme che provengono da soggetti situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, prevede che gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.
Ambiti soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda:
- i dividendi percepiti da società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia;
- i dividendi derivanti da partecipazioni detenute da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Restano esclusi:
- i dividendi percepiti dalle persone fisiche.
La soglia partecipativa del 5% deve essere calcolata considerando anche le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate, applicando la demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Per i soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato, l’esclusione parziale dal reddito si applica solo se ricorrono particolari condizioni, tra cui il possesso di partecipazione almeno pari al 5% ovvero un costo fiscale della partecipazione di almeno 500.000 euro e la dimostrazione dell’effettività dell’attività economica o la non localizzazione dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata. In assenza di una delle condizioni, i suddetti utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato sono in Italia assoggettati integralmente a tassazione.
La modifica reintroduce in via strutturale un fenomeno di doppia imposizione economica, nei casi in cui il socio, trovandosi al di sotto delle soglie partecipativa/di valore richieste, percepisca utili che hanno già scontato una tassazione piena in capo alla società partecipata. Viene meno, dunque, il principio di neutralità che fino ad oggi aveva ispirato la disciplina, sebbene con modalità differenziate a seconda della tipologia di soggetto percettore.
Al fine di mantenere l’equivalenza nella misura del prelievo tra società italiane e società Ue/See (non titolate ai benefici “madre-figlia”) viene mantenuta l’aliquota ridotta dell’1,20% alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto anche in tali ca-si che la partecipazione del socio estero nell’emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.
Decorrenza
In riferimento alla decorrenza delle suddette modifiche, si prevede che le stesse si applicano alle distribuzioni di utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le modifiche, quindi, attengono alla data della delibera e non della distribuzione.
Per quel che concerne, infine, acconti relativi al periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sa-rebbe determinata applicando le disposizioni in commento. Si demanda ad uno o più decreto del Mef per l’adozione di eventuali disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario.