Premessa |
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 15.1.2021 n. 4, rivede il proprio precedente orientamento (si veda la circ. 29.5.2013 n. 18, § 4.16) in tema di tassazione indiretta dell’atto di costituzione di servitù prediali su terreni agricoli, riconoscendo (come affermato in giurisprudenza, cfr. Cass. 4.11.2003 n. 16495, Cass. 5.9.2019 n. 22198 e Cass. 9.3.2020 n. 6672) che tale atto non può scontare l’imposta di registro con l’aliquota del 15%, bensì solo con quella del 9%, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986.
Aliquote dell’imposta di registro trasferimento e costituzione diritti reali |
Per comprendere la questione, è necessario rammentare che l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, al primo periodo, definisce, nella misura del 9%, l’aliquota applicabile agli atti “traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.
I periodi successivi dell’art. 1 della Tariffa, poi, specificano, tra il resto, che, “se il trasferimento ha per oggetto” terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, trova applicazione l’aliquota del 15%. |
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/2013 (§ 4.16) aveva affermato che la costituzione di servitù su terreni agricoli scontasse l’imposta di registro:
- con l’aliquota del 15% se il trasferimento avvenisse a favore di soggetti diversi da IAP;
- con l’aliquota del 9% negli altri casi.
Interpretazione giurisprudenziale corretta |
La giurisprudenza, con orientamento consolidato (Cass. n- 16495/2003, Cass. n. 22198/2019, Cass. n. 6672/2020 e Cass. n. 22118/2020), ha, invece, escluso che l’aliquota del 15% possa applicarsi all’atto di costituzione di servitù su terreni, ritenendo che la sola aliquota applicabile alle servitù sia quella del 9% (8% secondo la disciplina previgente).
Si rammenta, infatti, che, a norma dell’art. 1027 c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario: essa si caratterizza per il fatto di attribuire al titolare del fondo dominante un vantaggio cui corrisponde una restrizione per il fondo servente. |
Per questi motivi, alla servitù prediale mal si adatta il concetto di “trasferimento” cui fa riferimento l’art. 1 Tariffa, quando dispone l’aliquota del 15%, atteso che “la servitù non è autonomamente alienabile, sicché non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del fondo dominante, né può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù“.
Abbandono del contenzioso in corso |
Prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4/n. 2021, ha, quindi, dichiarato superato il proprio precedente indirizzo (accolto nella circ. n. 18/2013) affermando che l’atto di costituzione di servitù prediale su terreni agricoli, non potendo configurare un “trasferimento” non possa essere assoggettato all’aliquota del 15%, ma sconti l’imposta di registro nella misura del 9%.
Alla luce di tale nuovo indirizzo, quindi, l’Amministrazione invita gli uffici territoriali a riesaminare le controversie pendenti su tale tema e ad abbandonare la pretesa tributaria “sempre che non siano sostenibili altre questioni”. |
L’Agenzia rammenta che la stipula di atti costitutivi del diritto di servitù:
- non comporta l’obbligo di presentazione della domanda di voltura catastale ex art. 3 del DPR n. 650/1972;
- comporta la trascrizione, a norma dell’art. 2643 comma 1 n. 4) c.c., con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta ipotecaria.