Premessa

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di utilizzo del credito d’imposta per investimenti di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L.178/2020.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

A norma dell’art. 1 co. 1059 della L. 178/2020, il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • in linea generale, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “4.0”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta in esame, la ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 ha istituito i codici tributo “6935”, “6936” e “6937” relativi al credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

 

Mancato utilizzo della quota

In merito al mancato utilizzo della quota di credito d’imposta, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2015 (§ 5), ancorché con riferimento al credito d’imposta investimenti ex DL 91/2014, ha chiarito che laddove, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita:

  • nel successivo periodo d’imposta;
  • secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito;
  • andando, così, a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei quesiti posti nel corso di Telefisco 2021, ha affermato, con specifico riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020, che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni:

  • la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Nel quesito veniva proposta la seguente esemplificazione:

à  credito d’imposta pari a 900, utilizzabile in tre quote di 300 rispettivamente nel 2021, nel 2022 e nel 2023;

à  nel 2021 l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi.

Si chiedeva se l’eccedenza di 50 potesse essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (per un totale compensazioni di 350).

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’esempio proposto, ha quindi confermato che il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

 

Utilizzo in un’unica soluzione

Si ricorda che il credito d’imposta è invece utilizzabile in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

La norma non precisa a quale periodo d’imposta occorre fare riferimento per individuare tale ammontare.

La formulazione della norma risulta quindi chiaramente incompleta e lascia aperto il dubbio su quale debba essere il periodo d’imposta rispetto al quale parametrare il richiamato limite dei 5 milioni di euro. Sul punto le relazioni alla legge di bilancio non forniscono indicazioni e l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti.

Può essere utile ricordare che la questione era stata risolta con una proposta di emendamento alla legge di bilancio 2021, nella quale si proponeva di considerare i ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 31.12.2020 (quindi il 2019 per i soggetti “solari”).

Tale emendamento, non approvato, aveva il pregio di fare chiarezza sulla questione, ancorando il limite ad un dato oramai cristallizzato.

La soluzione che sembra più plausibile è quella di applicare il limite ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 16.11.2020, cioè la data di decorrenza della nuova agevolazione.

 

Profili temporali con dubbi

Ulteriori dubbi non affrontati dall’Agenzia delle Entrate sono quelli legati ai profili temporali della nuova agevolazione, con particolare riferimento alla coesistenza con il credito d’imposta ex L.160/2019, in merito al quale sarebbe auspicabile un’indicazione.